7. Statuto Cantiere Sociale Versiliese

STATUTO
ASSOCIAZIONE “CANTIERE SOCIALE VERSILIESE”

Art. 1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita nel rispetto del codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata, di seguito Associazione “Cantiere Sociale Versiliese”.
…La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
La sede legale dell’Associazione è via Belluomini Viareggio

Art. 2 Finalità
L’Associazione “Cantiere Sociale Versiliese” è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale. Si riconosce nei valori nati dalla Resistenza e sanciti nella carta costituzionale. Sono parti fondanti dell’associazione l’antifascismo, l’antirazzismo, l’antisessismo, la difesa delle culture e l’ecologismo, l’associazione si dichiara in alternativa alle politiche liberiste e critica il “pensiero unico”.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Lo scopo principale dell’associazione è quello di favorire e promuovere collaborazione tra le varie associazioni impegnate con proprie attività sul territorio versiliese e costruire unitariamente e democraticamente attività ricreative, culturali, sportive, sociali, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e portando solidarietà attiva a chi ne ha bisogno.
Sono settori di intervento dell’associazione tutti quei campi in cui si manifestano esperienze ricreative, culturali e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine. L’associazione si prefigge, inoltre lo scopo, di partecipare attivamente alla vita della comunità partendo dalle esigenze delle popolazioni del territorio.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 3 – Soci
Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, e religiosa.
Il numero dei soci è illimitato.
I minori di diciotto anni non hanno diritto di voto in assemblea.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non è rimborsabile e non rivalutabile.
La tessera socio ha validità annuale a partire dal 1 gennaio

Art. 4 – Modalità di ammissione del socio
L’organo competente a deliberare sull’ammissione del socio è il consiglio direttivo.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazione degli organi sociali ed impegnandosi a versare la quota associativa.
E’ compito del consiglio direttivo alla prima seduta utile esprimersi sull’accettazione della richiesta di adesione. Qualora la richiesta venga accolta la persona acquista la qualità di socio ed è tenuta al versamento della quota sociale. Nel caso venga rifiutato il rinnovo della tessera l’interessato potrà presentare ricorso al collegio dei garanti dell’associazione.
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Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
– frequentare i locali del circolo e a partecipare a tutte le attività e a tutte le iniziative promosse dall’associazione;
– a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
– a discutere ed approvare i rendiconti;
– ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno tre mesi prima della data di svolgimento dell’assemblea.
Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organismi sociali.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
mancato pagamento della quota sociale;
decesso;
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
espulsione del socio per i motivi dell’art. 7.

Art. 7 – Azione disciplinare
Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha la facoltà di erogare in proporzione all’entità del fatto, richiamo scritto, la sospensione temporanea del socio che assume contegno contrario allo statuto, ad eventuali regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali.
Ove ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il consiglio direttivo può deliberare l’esclusione del socio.
E’ obbligo del consiglio direttivo informare il socio, senza ritardo, dell’erogazione della sanzione.
Contro ogni provvedimento di sospensione o di esclusione è ammesso il ricorso al collegio dei garanti entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Fino alla comunicazione delle decisioni del collegio dei garanti l’applicazione delle sanzioni di sospensione o esclusione resterà sospesa.

Art. 8 – Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito da:
quote sociali;
beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
i proventi delle iniziative attuate o promosse dall’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art. 9 – Esercizio sociale e Rendiconto
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo previa comunicazione entro congruo tempo dl collegio dei revisori. Entro il medesimo termine l’Assemblea delibera, su proposta del consiglio direttivo, la programmazione economica per l’anno in corso. Una copia del rendiconto deve essere tenuta, per la consultazione, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Art. 10 – Organismi dirigenti
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vicepresidente
Il Segretario

Art. 11 – Elezione degli organismi dirigenti
Il Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell’Assemblea dei soci per il rinnovo degli organismi dirigenti, nomina una Commissione Elettorale composta da 3 soci, non candidati alle elezioni che avrà il compito di seguire il regolare svolgimento delle elezioni.
La presentazione delle candidature per il rinnovo degli organismi dirigenti, alla Commissione Elettorale, dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea. La Commissione elettorale, dopo aver verificato il diritto dei candidati ad essere eletti, affiggerà all’interno dei locali dell’Associazione la lista dei candidati suddivisi per organismo.
Le urne per l’elezione dovranno essere aperte da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore, presso la sede dell’Associazione, nel giorno fissato per l’elezione degli organismi dirigenti.
La Commissione Elettorale è tenuta alla verifica dell’identità e del diritto dei soci a partecipare alla votazione; dovrà consegnare al socio votante la scheda elettorale che riporta i nominativi delle candidature suddivise per organismo da eleggere; dovrà tenere un registro dei soci che hanno partecipato al voto.
Avranno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della tessera che siano iscritti all’associazione da almeno 6 mesi.
L’elezione degli organismi dirigenti avviene votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
Alla chiusura delle urne la Commissione Elettorale procederà allo spoglio delle schede e redigerà l’elenco dei soci eletti negli organismi dirigenti. Dovrà essere tenuto un verbale delle elezioni che dovrà essere messo a disposizione di tutti i soci.

Art. 12 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto di voto nell’assemblea tutti i soci che abbiano compiuto 18 anni e provveduto al pagamento della quota almeno sei mesi prima del suo svolgimento.
L’Assemblea dei soci ha le seguenti attribuzioni:
– elegge il Consiglio Direttivo;
elegge il Collegio dei Revisori;
elegge il Collegio dei Garanti
approva le linee generali del programma di attività;
approva il rendiconto economico consuntivo e la programmazione economica dell’esercizio sociale in corso;
decide sulla destinazione degli avanzi di gestione su proposta del consiglio direttivo;
delibera sulle proposte di modifica allo statuto;
delibera sull’assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica;
delibera sullo scioglimento dell’associazione;
delibera su tutte le questioni riguardanti la gestione sociale dell’associazione.
L’Assemblea dei soci viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da affiggere nei locali dell’Associazione, almeno 10 giorni prima della data di convocazione. La convocazione deve essere inviata per iscritto ad ogni socio.
La convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere convocata almeno 2 volte l’anno per l’approvazione dei rendiconti (bilancio preventivo e consuntivo).
L’Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta il collegio dei sindaci revisori o almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, entro 20 giorni dalla richiesta della stessa.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni degli organismi dirigenti.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza dai presenti, tranne per l’elezione degli organismi dirigenti per i quali è valida la votazione a scrutinio segreto.
Le sedute dell’Assemblea dei soci devono essere verbalizzate, a cura del segretario dell’assemblea, e gli atti, nonché le deliberazioni assembleare, devono essere a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede sociale dell’Associazione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e resta in carica 3 anni. E’ composto da un minimo di 5 a un massimo di 11. I Consiglieri sono rieleggibili. La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore e di garante.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
elegge il Presidente pro-tempore al suo interno;
elegge il Vice-presidente pro-tempore al suo interno;
elegge il Segretario pro-tempore al suo interno;
può sfiduciare attraverso votazione a maggioranza presidente, vicepresidente e segretario ma in tal caso deve convocare l’assemblea dei soci che devono ratificare tale decisione.
da esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei soci;
predispone il rendiconto annuale e la programmazione economica dell’esercizio sociale in corso;
formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
delibera circa l’ammissione dei soci.
cura la gestione di tutti i beni mobili o immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati;
delibera su tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
delibera sulle modalità di gestione del tesseramento.
predispone i regolamenti interni da portare all’approvazione dell’assemblea;
convoca l’assemblea secondo le modalità stabilite dallo statuto;
decide le modalità di partecipazione dell’associazione ad iniziative di altri enti o associazioni se compatibili con lo statuto;
presenta all’Assemblea alla scadenza del proprio mandato una relazione sull’attività svolta dallo stesso.
Il Consiglio si riunisce di norma almeno 1 volta al mese, in giorni prestabiliti senza necessità di ulteriori avvisi. Si riunisce straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. La parità dei voti porta al rifiuto della proposta. Di tutte le sedute viene tenuto un verbale redatto a cura del Segretario, che lo firma insieme al presidente. Tali verbali sono conservati presso la sede sociale dell’Associazione e sono consultabili dai soci che lo richiedano.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, senza giustificazione, non si presenta a 3 riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque dopo 6 mesi di assenza anche giustificata.
Il Consigliere può dimettersi dalla carica con lettera inviata al Presidente dell’Associazione.
Il Consigliere decaduto, deceduto o dimissionario è sostituito, quando presente, dal primo socio non eletto nell’elezione del consiglio o attraverso cooptazione del consiglio direttivo.
La quota massima di sostituzione è fissata in 1/3, oltre tale soglia decade tutto il consiglio. Il Consiglio è tenuto a dimettersi, prima della sua naturale scadenza, quando ciò è deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare, contestualmente, l’Assemblea dei soci indicendo nuove elezioni entro 15 giorni dalla data di deliberazione delle dimissioni o dalla decadenza. Sino all’elezione dei nuovi organismi il consiglio dimissionario, decaduto o in scadenza permane in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione.

Art. 14 – Il Presidente
Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica massimo 3 anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio direttivo ed esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il vice presidente – il segretario
Il vice-presidente dura in carica massimo 3 anni ed è rieleggibile. Coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce.
Il Segretario cura l’aspetto amministrativo e contabile dell’associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente. Presiede il Consiglio in caso di assenza del presidente e del vice-presidente.

Art. 16 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri, elegge al suo interno un presidente. La carica di revisore è incompatibile con la carica di consigliere e quella di garante. Ha il compito di controllare l’attività amministrativa dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Presenta ogni anno una relazione scritta sul rendiconto. Si riunisce almeno un volta l’anno in prossimità dell’approvazione del rendiconto annuale. Il Collegio ha la facoltà di dotarsi di un regolamento interno per l’attribuzione dei compiti. I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 17 – Collegio dei Garanti
Il collegio dei garanti si compone di n. 3 membri che a loro volta eleggono un presidente nessuno dei tre può ricoprire la carica di consigliere e di revisore. Il presidente dei garanti può partecipare senza diritto di voto al direttivo. Il collegio dei garanti deve valutare la regolarità della vita dell’associazione.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto
L’Assemblea dei soci, convocata per la modifica dello Statuto, in seconda convocazione potrà deliberare validamente con la presenza di un numero di soci aventi diritto al voto pari o superiore al doppio del numero dei componenti il consiglio direttivo in carica.

Art. 19 – Scioglimento
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea dei soci con decisione motivata e da almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di 15 giorni, di cui una adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo dedotte le eventuali passività, dovranno essere destinati ad altre associazioni di promozione sociale che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle ulteriori vigenti leggi.

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